Giudice di Pace Pescara – Sentenza 14.06.2022 n. 808/2022 – Giudice dott. Straccialini

Giudice di Pace Pescara – Sentenza 14.06.2022 n. 808/2022 – Giudice dott. Straccialini

“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore/ricorrente compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto/resistente, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè un fattore esterno che rappresenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
Diversamente, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, I comma, cc.”

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