“Il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e, per poterlo valutare e personalizzare, si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all’orientamento che afferma l’autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.”