“Il giudizio promosso con azione revocatoria, sia per crediti di natura contrattuale sia per quelli nascenti da fatto illecito, non è soggetto a sospensione necessaria del processo a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (N.d.r. Fattispecie nella quale il Giudice ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio promosso con azione revocatoria e quello penale di appello <<stante, come detto, l’indifferenza, ai fini del presente giudizio, dell’accertamento giudiziale del diritto di credito, potendo il medesimo prospettarsi finanche come “credito litigioso”>>).”