20 Mar Tribunale di Pescara – Sentenza 11.01.2024 n. 58/2024 – Giudice dott. Ria
“Il pagamento dell’importo di € 40,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 deve calcolarsi su ciascuna fattura non pagata e non sull’intero importo del credito azionato.
Detta interpretazione, infatti, oltre che essere stata chiarita dalla stessa Commissione Europea, appare quella più conforme sia al tenore della disposizione che alla ratio della norma, la quale ha la precipua finalità di impedire – o quantomeno scoraggiare – il maturare di ritardi nell’adempimento delle obbligazioni inerenti le transazioni commerciali. E detta finalità di certo non potrebbe essere perseguita laddove l’entità del risarcimento dovesse ritenersi pari ad € 40,00 sull’intero importo del credito, posto che detta somma non andrebbe minimamente ad incidere su posizioni debitorie di rilevante entità. Proprio per tale ragione, detta somma va intesa come ulteriore posta debitoria – oltre gli interessi moratori – che il soggetto obbligato si troverà a dover corrispondere ogniqualvolta maturi un ritardo nell’adempimento di ciascuna singola obbligazione. Soltanto optando per tale lettura della norma, infatti, essa può di fatto costituire un deterrente ai lunghi ritardi negli adempimenti posto che nell’ambito di transazioni commerciali di lunga durata l’esiguo importo di € 40,00 – se applicato su ciascuna singola fattura – può svolgere davvero una concreta funzione deterrente e disincentivare, quindi, i fruitori di prestazioni e di servizi ad incorrere in lunghe more.”