T.A.R. Abruzzo, Sede di L’Aquila, Sez. I, 24.7.2024, n. 353/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Rosanna Perilli

T.A.R. Abruzzo, Sede di L’Aquila, Sez. I, 24.7.2024, n. 353/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Rosanna Perilli

“La disciplina processuale recata dall’articolo 31, comma 2, del codice del processo amministrativo prevede due termini per la proposizione dell’azione avverso il silenzio: a) un primo termine dilatorio, coincidente con il decorso del termine ordinatorio di conclusione del procedimento, prima del quale l’azione non può essere proposta, poiché non si è ancora formato il silenzio inadempimento di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) un secondo termine decadenziale, pari ad un anno e decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, dopo il quale l’azione non può essere più proposta.
La ratio della previsione di un termine processuale di decadenza dall’esercizio dell’azione avverso il silenzio si rinviene nell’esigenza di non esporre l’amministrazione inerte, per un tempo indeterminato, ad una condanna a provvedere, senza che la tutela del privato – il quale, a fronte del perdurare dell’inerzia dell’amministrazione, potrà sempre attivare i poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, comma 9-ter, e la tutela risarcitoria di cui all’articolo 2, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – risulti frustrata.
Il decorso del termine annuale spiega esclusivamente un effetto processuale, che è quello di rendere incoercibile l’obbligo di provvedere dell’amministrazione, mentre, sul piano sostanziale, non fa venire meno né il potere-dovere di provvedere dell’amministrazione rimasta inerte, né l’interesse pretensivo del privato che abbia fatto inutilmente decorrere tale termine.
La disciplina processuale consente, tuttavia, al privato che abbia fatto inutilmente decorrere il termine annuale, di riproporre l’azione avverso il silenzio inadempimento, nel caso in cui egli abbia inoltrato all’amministrazione rimasta inerte una nuova istanza di avvio del procedimento, alla quale sia conseguita la formazione di un nuovo silenzio inadempimento (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II bis, 7 novembre 2017, n. 11077; Consiglio di Stato, sezione III, 3 marzo 2015, n. 1050). A tali fini, non è, tuttavia, sufficiente un atto meramente sollecitatorio a concludere il procedimento, non palesandosi, quest’ultimo, invero, idoneo ad affermare un nuovo ed autonomo obbligo di provvedere, al quale consegua una nuova inerzia censurabile mediante la riproposizione dell’azione avverso il silenzio.”

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