21 Mar T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 24.07.2024 n. 351/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Maria Colagrande
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“La giurisprudenza formatasi nella vigenza del d.lgs. 163/2006, recepita dal legislatore con l’introduzione di limiti tassativi alla proroga dei contratti pubblici (art. 106 d.lgs. n. 50/2016), ha chiarito che: ‘All’affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada e si proceda ad una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare ad un affidamento senza gara.’ (Consiglio di Stato sez. V, 08/04/2014, n.1656; conformi: Consiglio di Stato sez. VI, n. 850/2010; Consiglio di Stato sez. III, 03/04/2017, n.1521; Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2019, n. 3588).
Nelle more della conclusione del procedimento di affidamento, l’unico strumento che la normativa vigente prevede è il ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 158 del d.lgs. n. 36/2023.
L’art. 9 comma 3 del decreto legge del 24/04/2014 n. 66 riferisce l’obbligo di adesione alle Convenzioni Consip S.p.A. per l’acquisto di beni e servizi si riferisce alle sole ‘amministrazioni statali centrali e periferiche ….. ad esclusione degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, ivi compresi, dunque, i Comuni.
La pendenza della procedura di concessione del servizio in regime di finanza di progetto non è equiparabile a una procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente quando il procedimento si trovi ancora nella fase preliminare di selezione dell’offerta e del promotore in cui l’amministrazione non è ancora tenuta a dare ulteriore impulso al procedimento, né quindi ad indire la gara per la selezione del nuovo contraente.
L’azione contra silentium è proponibile solo nel caso di mancato esercizio di attività autoritativa che l’amministrazione ha l’obbligo di esercitare per corrispondere alle istanze di portatori di interessi legittimi pretensivi e non, di converso, al fine di censurare l’ingiustificata interruzione di trattative negoziali.”