T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 24.01.2024 n. 22/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 24.01.2024 n. 22/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino

“Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione: pertanto, le censure che attengono al merito di tale valutazione sono inammissibili, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.
Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
L’osservanza dei criteri fissati nella legge di gara si impone a pena di illegittimità dell’azione in concreto esercitata: infatti, i predetti criteri valutativi vincolano rigidamente l’operato del seggio di gara, obbligato alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l’Amministrazione si è originariamente autovincolata.
Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni.
Nelle controversie relative alla contestazione degli esiti di una procedura di gara non può prescindersi – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata.
Il criterio di equivalenza, se può trovare ingresso rispetto ai requisiti tecnici essenziali delle offerte, non può invece trovare applicazione rispetto ai criteri di valutazione qualitativa della componente tecnica delle offerte economicamente più vantaggiose.”

Icon_pdf_file
Scarica il PDF