T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 25.02.2025 n. 89/2025 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 25.02.2025 n. 89/2025 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino

“In ordine alla relazione tra ricorso principale e incidentale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.
In altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale.”

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