T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza dell’01.07.2024 n. 193/2024 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza dell’01.07.2024 n. 193/2024 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino

“La pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce oggetto di un diritto soggettivo ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Pertanto, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano provvedimenti dell’Autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, tra cui quelle relative all’impugnazione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, attesa l’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 30, comma 6, D.lgs. n.286 del 1998, da cui si desume che ogni controversia inerente al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.”

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