Tribunale di Pescara – Sentenza 09.01.2024 n. 20/2024 – Giudice dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara – Sentenza 09.01.2024 n. 20/2024 – Giudice dott.ssa Manduzio

“Il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (art. 570, co. 2 n. 2, c.p.) è configurabile anche in mancanza di un provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.
La minore età dei figli costituisce in re ipsa una condizione di bisogno, cui consegue l’obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza e tale obbligo non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l’altro genitore o un terzo.
L’impossibilità alla somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all’art. 570 c.p. solo quando non sia addebitabile a colpa dell’obbligato, essendo costui tenuto ad adoperarsi con tutti i mezzi a sua disposizione per adempire la prestazione dovuta: per escludere la responsabilità penale del soggetto obbligato non basta l’allegazione della mera difficoltà economica o dello stato di disoccupazione, ma è necessario dare effettiva prova dell’assoluta indisponibilità economica ad adempiere per l’incolpevole indisponibilità di introiti.
La nozione penalistica di ‘mezzi di sussistenza’ di cui all’art. 570 c.p. comprende non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori; mezzi di trasporto; mezzi di comunicazione).”

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