24 Mar Tribunale di Pescara – Sentenza 09.01.2024 n. 21/2024 – Giudice dott. Di Salvatore Posted at 08:42h in Area Penalistica by begin Tagstruffa onlinenon punibilitàparticolare tenuità del fatto “Non è punibile, per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., la condotta del soggetto che partecipi ad un’unica truffa online, con partecipazione solo indiretta alla condotta, mettendo a disposizione la propria scheda telefonica.” Scarica il PDF Tags: non punibilità, particolare tenuità del fatto, truffa online