“In tema di opposizione ai provvedimenti in materia di trasferimento della residenza dei minori, la successiva stabilizzazione della prole nella nuova abitazione può comportare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ciò non esime l’opponente dal pagamento delle spese di lite laddove la sua iniziativa si manifesti infondata e priva di elementi nuovi o eccezionali (il principio di soccombenza impone la condanna alle spese processuali in mancanza di reciproca soccombenza o circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 92 c.p.c.).”