07 Apr Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione 6) – Sentenza del 18.11.2024 n. 876/2024 – Pres. Di Serio
“L’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 stabilisce, da un lato, che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati» e, dall’altro lato, che «il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale». La disposizione in esame pone, dunque, due regole distinte: in primo luogo quella della equivalenza, per gli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell’indicazione a stampa del soggetto responsabile alla firma autografa; in secondo luogo, quello della necessaria individuazione, in virtù di apposito provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile e della fonte dei dati degli atti prodotti da sistemi automatizzati.
In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.
Nel caso dell’avviso di accertamento cartaceo, ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell’avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero, in base all’art. 1, comma 87, della l. 549 del 1995, mediante l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati e che, pertanto, derivino da una completa elaborazione informatica; che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell’avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l’indicazione della fonte normativa.”