“La responsabilità della pubblica amministrazione, per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’azione amministrativa, avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla PA, ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità “relazionale” (o “da contatto sociale qualificato”, idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia nel caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell’ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato”.
“Il risarcimento del danno derivante dalla responsabilità della p.a. non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, in quanto la fattispecie causativa del danno consiste nella lesione dell’affidamento incolpevole che il privato ha riposto nella legittimità del provvedimento, per cui è richiesta la verifica di tutti i requisiti dell’illecito, condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso.”