“Nelle procedure di pignoramento immobiliare, le contestazioni inerenti il prezzo di vendita e suoi criteri di determinazione (nella specie, sproporzione del prezzo di vendita dell’immobile rispetto al valore di stima e alle quotazioni di mercato), si propongono -ex 591 ter c.p.c.- con reclamo avverso l’ordinanza di delega con cui il G.E. impartisce le relative istruzioni al professionista delegato, prima che le istruzioni ritenute erronee o inopportune siano eseguite e, dunque, prima dell’aggiudicazione, ovvero mediante opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del G.E. conclusivo della relativa fase, ossia il decreto di trasferimento, ex art. 617, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dal suo deposito in Cancelleria.”