“Ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito in capo alla società opposta, è sufficiente che quest’ultima alleghi documentazione comprovante la cessione. Nel caso di specie la società versava in atti: l’avviso pubblicato ex art. 58 T.U.B., l’elenco dei crediti ceduti, la dichiarazione unilaterale di cessione di credito, la lettera di messa in mora, il contratto di cessione.”