Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n. 66-2024

Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n. 66-2024

“La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la testimonianza della parte offesa, pur essendo un teste direttamente interessato all’esito del processo, ha piena efficacia probatoria quando ne sia
accertata la verosimiglianza, la piena coerenza logica e l’attendibilità del narrato, anche ove manchino elementi esterni di riscontro, sempre che il confronto con tutto il materiale probatorio a disposizione del giudice, con ogni elemento ricavabile dagli atti e dal processo, ne confermino il giudizio di attendibilità.
Tuttavia, ove sia costituita parte civile – atteso l’interesse anche economico di cui essa è portatrice – la dichiarazione della persona offesa dovrà essere valutata con maggiore cautela da parte del giudicante, e, dunque, rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, deve essere più rigorosa la valutazione delle sue dichiarazioni ai fini del controllo dell’attendibilità. Individua un criterio di opportunità, nel vaglio delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, l’accertamento del riscontro di altri elementi, con l’ovvia precisazione che la verifica estrinseca non significa che necessariamente la testimonianza deve essere corroborata da “elementi di riscontro” essendo questi richiesti solo per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3° dell’art. 192 c.p.p. (Cass. S.U. n. 41461/2012).
E’, dunque, generalmente sufficiente verificare che non risultino acquisiti elementi specifici incompatibili con quanto raccontato dal teste, atti a rendere fondato il sospetto che abbia detto il falso o che comunque, si sia ingannato su ciò che forma l’oggetto essenziale della propria deposizione.
Ma, nel vaglio di credibilità della persona offesa – che di regola si atteggia, come per gli altri testi, a iniziale controllo “ab intrinseco”, incentrato sulla personalità del testimone e sulle caratteristiche del suo racconto, per poi snodarsi in concreto ed intersecarsi, come per qualsiasi altra dichiarazione testimoniale, con la verifica estrinseca del racconto reso dal teste, condotta attraverso l’utilizzazione e l’analisi di qualsiasi elemento ricavabile dagli atti e dal processo – specifiche contingenze processuali possono indurre a far ritenere necessaria l’esistenza di riscontri esterni per pervenire ad un esito di condanna, come nel caso in cui la persona offesa si sia anche costituita parte civile e la sua attendibilità sia pregiudicata da un forte interesse e/o da un forte risentimento nei confronti
dell’imputato”.

Icon_pdf_file
Scarica il PDF