“il reato di cui all’art. 707 c.p) non può ritenersi assorbito nel tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, atteso che la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e costante è ferma nel ritenere che l’assorbimento della contravvenzione nell’aggravante del furto circostanziato si verifica soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto e il loro possesso sia stato limitato all’uso momentaneo necessario per l’effrazione, senza protrarsi per un ulteriore arco di tempo giuridicamente apprezzabile. E’ necessario, cioè, che non vi sia frattura temporale e spaziale tra la commissione del furto e l’accertamento del possesso degli arnesi atti allo scasso. Nella specie l’imputato è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso in un luogo diverso rispetto al luogo del commesso tentato furto (frattura spaziale) e dopo ricerche dello stesso (frattura temporale)”.