Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n.18-2024

Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n.18-2024

“L’ignoranza – seppur sussistente – da parte dell’imputata della definizione di nucleo familiare rilevante ai fini della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza non esclude il dolo ai sensi dell’art.5 c.p., atteso che detta ignoranza è derivata chiaramente dalla
violazione di un suo dovere di informazione.
In merito, va, infatti, ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’erronea opinione dell’agente circa la necessità di fornire determinate informazioni, laddove tale dovere informativo, come nella specie, sia previsto da nonne da ritenersi incorporate nel precetto penale, esula dalla disciplina dell’errore su legge diversa da quella penale, di cui all’art. 47, comma 3, c.p., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità”.

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