“commette il reato di abbandono di persone minori o incapaci chiunque esponga ad una situazione di pericolo – anche potenziale – per l’incolumità una persona incapace di provvedere a se stessa. La nozione di “abbandono” va raccordata allo scopo della norma, consistente nel reprimere comportamenti pericolosi per l’incolumità della persona, evitando che i soggetti deboli vengano a trovarsi in situazione di pericolo per l’incapacità di soddisfare ai bisogni primari di sopravvivenza: ricorre, quindi, il delitto anche se l’abbandono non sia assoluto e definitivo, ma soltanto relativo e temporaneo, quando la vittima non sia in grado di fronteggiare adeguatamente la necessità di assistenza, emergente dalla situazione concreta”.