Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n.14-2024

Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n.14-2024

“Per integrare la fattispecie di cui all’art. 337 c.p., infatti, occorre che l’agente utilizzi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall’esito
positivo o negativo di tale azione ed dall’effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti: l’integrazione del reato non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del p.u. (così tra le altre Cass. VI, 29.1.2010. n. 3970). Inoltre, occorre che si tratti di un comportamento idoneo ad opporsi in maniera concreta ed efficace ad ostacolare il compimento dell’atto che il p.u. sta legittimamente eseguendo (sempre Cass. VI, 29.1.2010. n. 3970) e che la minaccia posta in essere sia concreta (Cass., sez. VI, 22/01/2019, n.5209).
In punto di dolo, il reato è punito a titolo di dolo specifico. Oltre dunque alla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti di uno dei soggetti considerati dalle disposizioni -occorrendo la conoscenza delle relative qualifiche o quantomeno delle funzioni di fatto svolte (Cass., Sez. VI, 3.3.2004), cui è connessa la relativa qualifica pubblicistica – è necessario anche l’intento di impedire il compimento dell’atto d’ufficio o di servizio (ha, infatti, chiarito la Suprema Corte che il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall’agente, cfr. C., Sez. VI, 17.9.2014, n. 38786; pertanto, quando il comportamento di aggressione all’incolumità fisica del p.u. non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell’atto di ufficio, ovvero manchi un nesso di causalità psicologica tra l’offesa arrecata e le funzioni esercitate dal p.u., la condotta violenta non integra il delitto in commento, potendo al più rappresentare l’espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del p.u., sussumibile sotto la
abrogata fattispecie del delitto di oltraggio; C., Sez. VI, 4.5.2005; C., Sez. VI, 23.10.2003)”.

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