Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n.11-2024

Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n.11-2024

“La Cassazione ha a più riprese affermato che vi sia in astratto compatibilità tra l’art. 131 bis c.p. e i rifiuto di sottoporsi ad alcooltest o ad accertamento volto a verificare l’assunzione di stupefacenti:
“La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del Cp, applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, come anche – come nella specie- con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento diretto a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (per riferimenti- sez unite – sentenza 25 febbraio 2016, Tushaj)” (cfr. tra le altre, Cassazione penale sez. IV, 28/06/2022, n.32254).
Va quindi verificato in concreto se l’illecito connesso abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Può tuttavia trovare applicazione l’art. 131 bis c.p., considerato che il bene giuridico protetto dalla norma (sicurezza della circolazione stradale) ha subito nel caso di specie una lesione non consistente, posto che l’imputato non effettuava alcuna manovra effettivamente pericolosa o astrattamente idonea a mettere in pericolo la circolazione
stradale”.

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