Tribunale di Pescara – Sentenza 11.01.2024 n. 59/2024 – Giudice dott. Ria

Tribunale di Pescara – Sentenza 11.01.2024 n. 59/2024 – Giudice dott. Ria

“La domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell’art. 2948 c.c., che riguarda la sola domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la restituzione di un complessivo maggior credito che includa gli stessi interessi in quanto indebitamente corrisposti, bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.”

“Il termine di prescrizione decennale della domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie decorre in corso di rapporto soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio; se invece il versamento era di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto corrente.”

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