“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.”
“In tema di mediazione immobiliare, il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando la sua attività ha avuto un’efficacia causale nella conclusione dell’affare, anche in mancanza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo. La mediazione si presume onerosa, salvo prova contraria della sua gratuità, e in assenza di uno specifico accordo sulla provvigione la sua misura può essere determinate sulla base degli usi sociali (e in questo caso locali della Camera di Commercio di riferimento).”