“Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile 13584/2006, 9628/2009, 4866/2010, 6079/2020) l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d’infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, a mente dell’art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.”