T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 17.03.2025 n. 124/2025 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino
07 Apr T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 17.03.2025 n. 124/2025 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino
“Quando fra concessionario e concedente si controverte sul canone dovuto a fronte del rilascio di una concessione demaniale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo se la misura del canone costituisce il risultato di scelte discrezionali nella conformazione del rapporto, nel mentre la giurisdizione del giudice ordinario non può essere esclusa quando esistono norme, regolamenti o atti generali emanati dalla Pubblica Amministrazione, i quali, per la determinazione del canone nel caso concreto, dettano criteri la cui applicazione presuppone non scelte discrezionali, ma apprezzamenti di ordine tecnico. Il potere di disciplinare l’ammontare dei canoni relativi a beni demaniali, e conseguentemente i relativi procedimenti amministrativi di riscossione, spetta in linea di principio all’ente che sia titolare dei beni medesimi.”