Tribunale di Pescara – Sentenza 10.12.2024 n. 1877/2024 – Giudice dott. Colantonio

Tribunale di Pescara – Sentenza 10.12.2024 n. 1877/2024 – Giudice dott. Colantonio

“Il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale (art. 495 cp), anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 cp) poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di “attestazione falsa”, sicché, nonostante l’eliminazione del riferimento all’atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni “attestanti”, ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefacente idoneo a documentarle.
Nella nozione di qualità personali rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l’individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l’identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili.
Di conseguenza, non rientra nella nozione di “qualità” personale ogni connotato della persona cui 1’ordinamento riconnette effetti giuridici, ma solo quello che abbia, a monte, capacità di individuazione del soggetto nella comunità sociale.”

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