“Ai fini dell’integrazione del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. La ratio della norma è quella di tutelare la Pubblica Amministrazione, o meglio il suo corretto funzionamento, da atti dei privati volti a pregiudicare l’operato pubblico, interferendo nel procedimento volitivo o esecutivo di coloro che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, sono preposti alla realizzazione della volontà pubblica.”