“Il concetto di “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570 secondo comma n. 2 c.p. non è limitato al solo vitto e alloggio, ma comprende anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto, etc.) da valutarsi in relazione alle reali capacita economiche della persona obbligata. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. comma 2 n. 2, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l’intervento di altri congiunti, tale sostituzione non eliminando lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo e non elidendo l’obbligo contributivo dell’altro genitore non affidatario.”