Corte di Appello di L'Aquila - n. 503-2024 "La circolare della Banca d’Iltalia n. 288/2015 prevede esplicitamente che, per l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa di cui all’art. 2 l. 130/1999 richiamata dalle parti, i servicer possano avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione per lo svolgimento di specifiche attività operative. Mancando un espresso divieto pertanto appare legittima la possibilità di esternalizzare l’attività delle operazioni di recupero credito ed il generico riferimento a soggetti terzi deve ritenersi comprendere quindi anche enti non iscritti ex art. 106 TUB e non vigilati, come invece gli intermediari iscritti all’apposito albo. Da ultimo si segnala come, anche qualora volesse ritenersi che la normativa di cui all’art. 106 TUB e art. 2 e seg L. 130/1990 avesse stabilito il divieto di svolgimento delle operazioni descritte a subdelegati non iscritti in specifici albi, tuttavia non può ritenersi che tali principi normativi costituiscano norme imperative di legge, dalla cui violazione deriva la nullità, in quanto portatori di interessi pubblici sottesi all’attività bancaria". Scarica il PDF
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