AREA PUBBLICISTICA

Consulta le sentenze di area pubblicistica

AREA PUBBLICISTICA

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza dell’01.07.2024 n. 193/2024 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino
Area Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza dell’01.07.2024 n. 193/2024 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino

"La pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce oggetto di un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998.Pertanto, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano provvedimenti dell’Autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, tra cui quelle relative all'impugnazione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, attesa l’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 30, comma 6, D.lgs. n.286 del 1998, da cui si desume che ogni controversia inerente al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo." Scarica il PDF
Leggi tutto
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 25.02.2025 n. 89/2025 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino
Area Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 25.02.2025 n. 89/2025 – Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino

"In ordine alla relazione tra ricorso principale e incidentale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.In altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale." Scarica il PDF
Leggi tutto
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 24.01.2024 n. 22/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino
Area Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 24.01.2024 n. 22/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino

"Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione: pertanto, le censure che attengono al merito di tale valutazione sono inammissibili, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.L’osservanza dei criteri fissati nella legge di gara si impone a pena di illegittimità dell’azione in concreto esercitata: infatti, i predetti criteri valutativi vincolano rigidamente l’operato del seggio di gara, obbligato alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l’Amministrazione si è originariamente autovincolata.Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b)...
Leggi tutto
T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 03.09.2024 n. 373/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Massimo Baraldi
Area Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 03.09.2024 n. 373/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Massimo Baraldi

"Occorre distinguere la fase procedimentale della valutazione della domanda di concessione del contributo, connotata dall’esercizio del potere - discrezionale o vincolato - dell’Amministrazione, a fronte del quale si staglia la situazione soggettiva di interesse legittimo del privato e si radica sempre la giurisdizione del Giudice Amministrativo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 30 marzo 2018, n. 8049; sentenza 7 gennaio 2013, n. 150; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6) dalla fase successiva alla concessione del contributo, afferente alla sua erogazione o alla sua ripetizione in seno alla quale occorre ulteriormente distinguere a seconda che la controversia riguardi l’annullamento o la revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità e per contrasto iniziale con l’interesse pubblico ovvero l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi ai quali il provvedimento di concessione è subordinato. Nella prima fattispecie (annullamento o revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico), la situazione soggettiva del privato che si staglia a fronte dell’esercizio del potere di autotutela è quella di interesse legittimo, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, mentre nella seconda fattispecie nella quale viene in rilievo l’inadempimento del...
Leggi tutto
T.A.R. Abruzzo, Sede di L’Aquila, Sez. I, 24.7.2024, n. 353/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Rosanna Perilli
Area Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo, Sede di L’Aquila, Sez. I, 24.7.2024, n. 353/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Rosanna Perilli

"La disciplina processuale recata dall’articolo 31, comma 2, del codice del processo amministrativo prevede due termini per la proposizione dell’azione avverso il silenzio: a) un primo termine dilatorio, coincidente con il decorso del termine ordinatorio di conclusione del procedimento, prima del quale l’azione non può essere proposta, poiché non si è ancora formato il silenzio inadempimento di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) un secondo termine decadenziale, pari ad un anno e decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, dopo il quale l’azione non può essere più proposta.La ratio della previsione di un termine processuale di decadenza dall’esercizio dell’azione avverso il silenzio si rinviene nell’esigenza di non esporre l’amministrazione inerte, per un tempo indeterminato, ad una condanna a provvedere, senza che la tutela del privato - il quale, a fronte del perdurare dell’inerzia dell’amministrazione, potrà sempre attivare i poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, comma 9-ter, e la tutela risarcitoria di cui all’articolo 2, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - risulti frustrata.Il decorso del termine annuale spiega esclusivamente un effetto processuale, che è quello di rendere incoercibile l’obbligo di provvedere dell’amministrazione, mentre, sul piano sostanziale, non fa venire meno...
Leggi tutto
T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 24.07.2024 n. 351/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Maria Colagrande
Area Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 24.07.2024 n. 351/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Maria Colagrande

"La giurisprudenza formatasi nella vigenza del d.lgs. 163/2006, recepita dal legislatore con l’introduzione di limiti tassativi alla proroga dei contratti pubblici (art. 106 d.lgs. n. 50/2016), ha chiarito che: ‘All’affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada e si proceda ad una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare ad un affidamento senza gara.’ (Consiglio di Stato sez. V, 08/04/2014, n.1656; conformi: Consiglio di Stato sez. VI, n. 850/2010; Consiglio di Stato sez. III, 03/04/2017, n.1521; Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2019, n. 3588).Nelle more della conclusione del procedimento di affidamento, l’unico strumento che la normativa vigente prevede è il ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 158 del d.lgs. n. 36/2023.L’art. 9 comma 3 del decreto legge del 24/04/2014 n. 66 riferisce l’obbligo di adesione alle...
Leggi tutto
T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila, Sezione Prima, 03.03.2025, n. 108/2025 – Pres. Germana Panzironi – Mario Gabriele Perpetuini
Area Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila, Sezione Prima, 03.03.2025, n. 108/2025 – Pres. Germana Panzironi – Mario Gabriele Perpetuini

"La domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’amministrazione per i danni subiti dal privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo, rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato. La situazione giuridica, la cui lesione costituisce la causa della pretesa del privato di vedersi risarciti i danni causati dall'annullamento di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, non è l’interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale provvedimento, bensì l'affidamento incolpevole dal medesimo riposto nella legittimità di tale provvedimento." Scarica il PDF
Leggi tutto
T.A.R. Pescara – n. 68/2024
Area Pubblicistica

T.A.R. Pescara – n. 68/2024

T.A.R. Pescara - n. 68/2024 N°00068/2024 REG. PROV. COLL. N° 00060/2023 REG. RIC. Scarica il PDF
Leggi tutto
T.A.R. Pescara – n. 66/2024
Area Pubblicistica

T.A.R. Pescara – n. 66/2024

T.A.R. Pescara - n. 66/2024 N° 00066/2024 REG. PROV. COLL. N° 00350/2023 REG. RIC. Scarica il PDF
Leggi tutto
T.A.R. Pescara – n. 58/2024
Area Pubblicistica

T.A.R. Pescara – n. 58/2024

T.A.R. Pescara - n. 58/2024 N° 00058/2024 REG. PROV. COLL. N° 00233/2023 REG. RIC. Scarica il PDF
Leggi tutto
T.A.R. Pescara – n. 22/2024
Area Pubblicistica

T.A.R. Pescara – n. 22/2024

T.A.R. Pescara - n. 22/2024 N° 00022/2024 REG. PROV. COLL. N° 00228/2023 REG. RIC. Scarica il PDF
Leggi tutto
T.A.R. L’Aquila – n. 204/2024
Area Pubblicistica

T.A.R. L’Aquila – n. 204/2024

T.A.R. L'Aquila - n. 204/2024 N°00204/2024 REG. PROV. COLL. N° 00049/2024 REG. RIC. PUBBLICATO IL 26/04/2024 Scarica il PDF
Leggi tutto
Corte di Giustizia Tributaria di Chieti – n. 213/2023
Area Pubblicistica

Corte di Giustizia Tributaria di Chieti – n. 213/2023

Corte di Giustizia Tributaria di Chieti - n. 213/2023 SENTENZA N°213/2023 DEPOSITATA IL 02/10/2023 Scarica il PDF
Leggi tutto
Corte di Giustizia Tributaria di Chieti – n. 180/2023
Area Pubblicistica

Corte di Giustizia Tributaria di Chieti – n. 180/2023

Corte di Giustizia Tributaria di Chieti - n. 180/2023 SENTENZA N°180/2023DEPOSITATA IL 15/09/2023 Scarica il PDF
Leggi tutto