difetto di prova Tag

"Ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito in capo alla società opposta, è sufficiente che quest'ultima alleghi documentazione comprovante la cessione.Nel caso di specie la società versava in atti: l'avviso pubblicato ex art. 58 T.U.B., l'elenco dei crediti ceduti, la dichiarazione unilaterale di cessione di credito, la lettera di messa in mora, il contratto di cessione." Scarica il PDF ...