08 Apr Tribunale di Pescara – Sentenza 10.12.2024 n. 1893/2024 – Giudice dott.ssa Manduzio
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"Il concetto di “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570 secondo comma n. 2 c.p. non è limitato al solo vitto e alloggio, ma comprende anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto, etc.) da valutarsi in relazione alle reali capacita economiche della persona obbligata.Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. comma 2 n. 2, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili...