21 Mar T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 24.01.2024 n. 22/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino
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"Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione: pertanto, le censure che attengono al merito di tale valutazione sono inammissibili, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la...